[A] Sui limiti del dovere di informazione circa le circostanze di rilievo nelle trattative finalizzate alla stipula di un contratto d’appalto, con particolare riguardo agli elementi del dolo e della colpa dei contraenti. [B] Sull’(in)esperibilità, da parte del contraente che abbia agito in modo non diligente ed avveduto, dell’azione di risarcimento per lesione della libertà negoziale in caso di errata valutazione della convenienza dell’affare dovuta a dati parziali e patentemente inattendibili forniti dall’altro contraente di un contratto d’appalto.
SENTENZA N. ****
[A] Va osservato che il dovere di informazione sulle circostanze di rilievo nelle trattative (art.1337 c.c.), ove non specificamente previsto (come nei contratti di investimento e in specie in quelli di intermediazione finanziaria), non ricomprende la convenienza dell’affare, ciascuno avendo l’onere di valutarne la portata,...